Child safeguard policy

Linee guida, principi e procedure per la tutela e la protezione delle e dei minorenni adottate dalla Casa della donna

INTRODUZIONE 

La Casa della donna (successivamente Casa) è un’associazione femminista e di promozione sociale, senza scopo di lucro, fondata a Pisa nel 1996 ma attiva in via Galli Tassi fin dal 1990. L'associazione è sostenuta dal lavoro volontario delle socie, aperta a tutte le donne senza distinzione di età, orientamento sessuale o religioso, stato sociale o provenienza geografica. La Casa è uno spazio di incontro e di iniziativa culturale e politica dove, attraverso la pratica della relazione tra donne, l’associazione si impegna quotidianamente per: 

  • sostenere i diritti e la libertà delle donne
  • prevenire e contrastare la violenza sulle donne e le discriminazioni di genere
  • valorizzare e trasmettere il pensiero e la pratica femminista 
  • diffondere la storia, le culture e i saperi delle donne 
  • promuovere la parità di genere e l'educazione alle differenze 
  • favorire lo sviluppo di soggettività femminili autonome e autodeterminate 

Le attività dell'associazione sono coordinate dal Consiglio direttivo, eletto dall’assemblea delle socie ogni tre anni. 

Alla Casa sono attivi: 

  • un centro antiviolenza, con una linea di ascolto telefonico (Telefono donna), un servizio di prima accoglienza, servizi di consulenza psicologica e legale. La casa gestisce inoltre una casa rifugio a indirizzo segreto e una di semi-autonomia e 8 sportelli territoriali; 
  • una biblioteca di genere; 
  • nove gruppi di lavoro tematici. 

Tutti i servizi della Casa sono gratuiti. 

L’associazione organizza periodicamente - anche su richiesta di enti, scuole e associazioni - corsi di formazione e percorsi informativi e di sensibilizzazione sui temi della violenza contro le donne, lotta agli stereotipi e alle discriminazioni di genere, educazione alle differenze. 

L’orizzonte politico della Casa è quello di una società in cui donne e uomini, bambine e bambini, ragazze e ragazzi abbiano piena cittadinanza e uguali diritti, possano vivere una vita senza discriminazione, abusi e violenza di alcun tipo, ripensando ai rapporti tra generi e alle dinamiche di potere attuali, per costruire relazioni orizzontali e garantire a tutte e tutti diritti, autodeterminazione e libertà. 

La prospettiva con la quale l’associazione affronta questa profonda trasformazione della società è intersezionale, con occhio attento alle dinamiche di classe, etnia, genere, orientamento e riconoscimento di tutti i determinanti della persona. 

Dallo Statuto dell’associazione e dai documenti politici approvati in sede consiliare discende la presente Policy di protezione per e delle bambine e dei bambini, dei ragazzi e delle ragazze, valido per tutte le azioni, i livelli, le aderenti all’associazione, le dipendenti e le cariche elette.

ALCUNE PREMESSE 

Il lavoro di promozione culturale e di contrasto alla violenza di genere e contro le donne che svolge quotidianamente la Casa della donna ha le sue radici nella diffusione di una cultura non-violenta e nella costruzione di relazione orizzontali e paritarie. 

Le attività culturali e politiche che svolge l’associazione si affiancano ai servizi del Centro antiviolenza della Casa, in un’ottica trasformativa che vede intimamente connesse l’azione di prevenzione e contrasto della violenza e il cambiamento socio-culturale radicale, perché individua proprio nell’humus culturale dei rapporti di potere esistenti tra donne e uomini, con una subalternità storica delle donne, la radice della violenza contro le donne. 

Per queste ragioni, parte dell’azione politica dell’associazione è la prevenzione primaria della discriminazione e della violenza di genere, con azioni di sensibilizzazione dirette e indirette sulla comunità e anche su bambine e bambini, ragazze e ragazzi. 

L’intento e l’impegno della Casa della donna sono anche quelli di favorire il cambiamento attraverso la partecipazione, rendendo l’associazione, a tutti i livelli, un luogo accogliente per minorenni, in cui bambine e bambini, ragazzi e ragazzi possano sentirsi protagoniste, cittadine dell’oggi, portatrici di diritti e di visioni. 

La Casa della donna pone attenzione al valore educante delle pratiche e delle scelte che indirizzano l’associazione, non solo nei percorsi in cui le ed i minorenni hanno centralità e sono direttamente coinvolti, ma anche nelle decisioni che possono ricadere, indirettamente, su di loro. Ogni adulta che partecipa alla vita dell’associazione ha quindi la responsabilità di assumere un’ottica attenta all’azione educativa che svolge quotidianamente all’interno della Casa, ai significati culturali che contribuisce a strutturare, alle idee che veicola su infanzia e adolescenza, al rispetto delle convenzioni che tutelano e promuovono i diritti delle e dei minorenni. 

I VALORI FONDANTI E I PRINCIPI ISPIRATORI 

La Casa della donna vuole essere un’organizzazione sicura per tutte le ed i minorenni e crede fermamente nell’importanza di tutelare, difendere e promuovere i loro diritti, ivi inclusa la protezione da ogni forma di incuria, maltrattamento, abuso, molestia, discriminazione, violenza e sfruttamento. 

La Casa condanna e contrasta ogni forma di violenza svolta su minorenni, ogni forma di collusione con la violenza a danno di minorenni e ritiene che non ci siano mai circostanze, situazioni o giustificazioni alla violenza contro alle ed ai minorenni. 

Queste forme di violenza sono una violazione dei valori fondativi dell’associazione, che si impegna a contrastarle pubblicamente e a rilevarle all’esterno e all’interno dell’associazione e nella collaborazione con altri soggetti ed Enti. 

La Casa fa propri i principi contenuti nella Costituzione Italiana, nella Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Convention on the Rights of the Child – CRC), nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), nella Convenzione ONU per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW), nella Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote), nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’educazione e la formazione ai diritti umani, nei documenti internazionali. 

La Casa, in attuazione dei principi di cui sopra, mira a migliorare il modo in cui l’associazione e la società si rivolgono a bambine e bambini, ragazzi e ragazze, ottenendo cambiamenti immediati e duraturi nelle loro vite affinché ad ognuna e ognuno sia garantito non solo i diritti fondamentali di non discriminazione (art. 2 CRC), superiore interesse (art. 3 CRC), buona vita, protezione e sviluppo (art. 6), e partecipazione (art. 12), ma anche il diritto di avere tutti i diritti e piena cittadinanza. 

L’associazione mira inoltre ad assicurare ogni condotta per la tutela e la protezione delle e dei minorenni, al fine di evitare azioni o comportamenti che possano essere inappropriati o potenzialmente abusivi nei loro riguardi. La presente Policy delinea, pertanto, le politiche che regolano i comportamenti e gli approcci adottati dalle volontarie, dal personale, dalle tirocinanti, dai collaboratori e dalle collaboratrici della Casa nello svolgimento delle mansioni a loro assegnate. 

Vengono definiti e chiariti i principi cui deve ispirarsi la loro etica professionale all’interno e all’esterno della sede dell’associazione, i comportamenti da adottare nelle attività condotte insieme alle ed ai minorenni, i percorsi formativi e le modalità di coinvolgimento delle organizzazioni partner, in linea con i principi statutari. 

I principi a cui la Casa della donna fa riferimento sono: 

  • bambine, bambini, ragazze e ragazzi non devono subire alcuna forma di maltrattamento diretto o indiretto (su figure di riferimento o affettivamente significative) in nessuna occasione; -l'associazione a tutti i livelli ha la piena responsabilità di promuovere e garantire il benessere di tutte le bambine ed i bambini, delle ragazze e dei ragazzi, di tutelarne l’integrità psicofisica, riconoscere e applicare i loro diritti; 
  • tutte le bambine ed i bambini hanno il diritto ad un eguale protezione e alla prevenzione da tutti i tipi di maltrattamento e/o abuso; 
  • anche bambini e bambine, ragazze e ragazzi sono vittime di discriminazioni multiple; -per promuovere il benessere delle minorenni e dei minorenni e la loro piena partecipazione è necessario lavorare in collaborazione con loro, ascoltandone il vissuto soggettivo, riconoscendole/i come cittadine e cittadini, dotandosi di spazi e tempi di ascolto adeguati e sicuri, traducendo in azioni concrete e interventi di quanto ascoltato; 
  • è fondamentale dialogare con chi ha in carico la cura delle e dei minorenni, ivi comprese le agenzie educative; 
  • va posta in essere ogni azione di prevenzione della violenza contro le donne per permettere ai bambini e alle bambine di non essere vittime di violenza assistita; 
  • viene offerto tutto il supporto necessario a dipendenti, tirocinanti, volontarie e collaboratrici dell’associazione che lavorano a stretto contatto con le ed i minorenni. 

DEFINIZIONI 

Al fine di poter individuare gli obiettivi e i fenomeni che si ritiene di contrastare attraverso l’adozione della presente Policy, si riportano le definizioni usate dalla Casa. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) fornisce una definizione di violenza e abuso all’infanzia, identificandola quale “uso intenzionale della forza fisica o del potere, minacciato o effettivo, sui bambini da parte di un individuo o di un gruppo, che abbia conseguenze o grandi

probabilità di avere conseguenze dannose, potenziali o effettive, sulla salute, la vita, lo sviluppo o la dignità dei bambini”. 

La CRC richiama all’obbligo di proteggere e tutelare i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze da “ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale” (art. 19 CRC). L’intero impianto della CRC, con la sua struttura delle “3P”, indica come pilastro fondamentale le misure proattive di “protection” (protezione e tutela), integrate con quelle di “provision” (la messa a disposizione delle misure standard di vita/sopravvivenza e sviluppo) e di “participation”. 

Minorenni (bambina e bambino, ragazza e ragazzo): la Policy riguarda le ed i minorenni, fino al compimento dei 18 anni. 

Maltrattamento e Abuso: qualunque atto, che nuocia fisicamente o psicologicamente a una o un minorenne nel contesto di un rapporto di responsabilità, fiducia o potere, che procuri direttamente o indirettamente un danno o determini le condizioni che precludano una crescita sana e serena e il benessere delle e dei minorenni. 

Violenza fisica: ogni atto che comporti dolore fisico reale o potenziale, causato da un’azione fisica (o dalla mancanza di un’azione fisica di tutela) agita, tentata o minacciata, indipendentemente dagli esiti che comporta e dalla frequenza con cui avviene. 

Alcuni esempi di violenza fisica sono: 

  • tutte le punizioni corporali (pestaggi, schiaffi, calci, pugni, ecc.) e tutte le altre forme di tortura, trattamenti o punizioni crudeli, disumani o degradanti; 
  • bullismo fisico e nonnismo da parte di adulte e adulti o altre/i minorenni; 
  • pratiche dannose come la mutilazione genitale femminile o tagli, amputazioni, legature, cicatrici, bruciature e marchiare a caldo; riti di iniziazione violenti e degradanti, esorcismo; selezione del sesso e crimini "d'onore"; 
  • coinvolgimento nel lavoro minorile fisico, compresa la schiavitù non sessuale, il traffico e l'uso di bambine e bambini come militari. 

Violenza emotiva, abuso o maltrattamento emotivo: maltrattamenti psicologici, abusi mentali, abusi verbali e abusi o negligenze emotive che influiscono in maniera negativa sul benessere psicofisico, l’immagine di sé, lo sviluppo e sulla percezione di sé della o del minorenne. 

Alcune forme di violenza emotiva sono: 

  • tutte le forme persistenti di interazione dannosa con una o un minorenne; 
  • l’uso di minacce, spavento o ricatto; 
  • lo sfruttamento e corruzione; 
  • l’ostilità, il rifiuto, l’umiliazione , l’offesa dei sentimenti delle minorenni e dei minorenni e/o la loro ridicolizzazione; 
  • la negazione della reattività emotiva; 
  • l’atto di trascurare le esigenze di salute mentale, mediche ed educative; 
  • l’esposizione alla violenza domestica; 
  • il collocamento in confinamento, isolamento o condizioni di detenzione umilianti o degradanti. 

Abuso, molestie e violenza sessuale: ogni attività (intesa come gratificazione o soddisfacimento dei bisogni del soggetto che pratica l’abuso) tra una bambina o un bambino e un adulto oppure con un a o un altro minorenne che, per età o sviluppo, è in una posizione di responsabilità, potere o fiducia. L’abuso sessuale comporta la costrizione o l’obbligo nei confronti di una bambina o un bambino, ragazza o ragazzo a prendere parte ad attività sessuali, che sia consapevole o meno di quello che sta accadendo. Tali attività possono implicare un contatto fisico, anche nel caso in cui non vi sia penetrazione. Per abuso sessuale si intende anche l’atto di costringere il bambino o la bambina, la ragazza o il ragazzo a guardare o a produrre materiale pornografico, o incoraggiare ad avere comportamenti sessuali inappropriati. 

Violenza assistita: l’esperienza, da parte della bambina e del bambino, della ragazzo o ragazzo, di una qualunque forma di maltrattamento compiuta attraverso atti fisici, verbali, psicologici, sessuali, economici e persecutori su figure di riferimento o altre figure effettivamente significative, siano esse adulte o minorenni. La violenza assistita, sia durante la convivenza con i genitori che in fase di separazione o ad avvenuta separazione, comprende essere testimoni di violenza minorile contro altri e altre minorenni e/o altri membri della famiglia e l'abbandono e il maltrattamento di animali domestici e da allevamento. 

Abbandono, negligenza o trattamento negligente: l'incapacità deliberata, disattenzione o mancato accompagnamento delle e dei minorenni da parte di chi le e li assiste nelle aree essenziali del loro sviluppo: salute, istruzione, crescita emotiva, nutrimento, rifugio, condizioni di vita appropriate all’interno del contesto familiare e rispetto alla disponibilità di risorse. Tale mancanza può causare, o ha un’alta probabilità di causare, dolore fisico o mentale, spirituale morale o sociale. Con negligenza si intende anche il mancato rispetto dei diritti nella loro totalità e della dignità delle e dei minorenni. Ciò include, ad esempio: 

  • l’abbandono fisico intenzionale: l’incapacità di proteggere una o un minorenne dai pericoli, anche per mancanza di supervisione, o di soddisfare i bisogni primari tra cui cibo, alloggio, vestiti e cure mediche di base adeguati; 
  • l’abbandono psicologico o emotivo, inclusa la mancanza di supporto e amore emotivo, disattenzione cronica, l’essere "psicologicamente non disponibili" trascurando gli indizi e i segnali delle e dei bambini piccoli e l'esposizione alla violenza intima del partner o all'abuso di droghe o alcol; 
  • l’abbandono della salute fisica o mentale: con negazione delle cure mediche essenziali, dell’istruzione attraverso la frequenza scolastica o altro, della garanzia di spazio di riposo e gioco. 

Violenza nei confronti delle donne: “… si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita private…” (da Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, 2011). 

Violenza domestica: “… designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima…” (da Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, 2011). 

AZIONI E IMPEGNI 

Scopo della Policy è tutelare, promuovere e garantire il benessere e la protezione di bambine,  bambini, ragazzi e ragazze, con uno specifico focus sulla prevenzione di tutte le forme di violenza.

Tutte e tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Casa devono essere pienamente consapevoli dell’esistenza di questa policy, dei diritti delle e dei minorenni, delle procedure di segnalazione di sospetti abusi, maltrattamenti, violenza e sfruttamento ai danni delle e dei minorenni. 

La Casa intende adottare tutte le azioni necessarie per prevenire, segnalare e rispondere alle violazioni di diritti delle e dei minorenni. I più alti standard di comportamento nei confronti delle e dei minorenni si applicano sia alla vita privata che a quella professionale del personale e di chiunque rappresenti l’associazione. 

A corredo della policy è elaborato un Codice di Condotta, di carattere e orientamento generale, in cui sono inseriti alcuni principi fondamentali e non negoziabili della Casa della donna in materia di tutela delle e dei minorenni. 

Il Consiglio della Casa della donna, il personale, tutte le collaboratrici ed i collaboratori anche esterni devono: 

  • conoscere, condividere e firmare questa Policy; 
  • seguire le procedure di protezione dei e delle minorenni; 
  • segnalare qualsiasi preoccupazione in merito alla sicurezza delle e dei minorenni, secondo la procedura di segnalazione e partecipare a qualsiasi inchiesta, se richiesto; 
  • partecipare a incontri informativi sulla tutela delle e dei minorenni. 

Violazioni della Policy devono essere comunicate tempestivamente alla Presidente o alla Referente individuata nel Consiglio dell’associazione o alla Coordinatrice del Centro antiviolenza della Casa. Più nello specifico si individuano questi capitoli di azione e intervento: 

Prevenzione 

L’obiettivo della prevenzione è prevenire situazioni di maltrattamento e violenza ai danni delle e dei minorenni. 

L’obiettivo viene realizzato attraverso la formazione e la sensibilizzazione di chi collabora a qualunque titolo, internamente o esternamente, con la Casa della donna, ricorrendo alla divulgazione della seguente policy, delle Convezioni che la ispirano e di principi che la informano. L’opera di sensibilizzazione e informazione riguarda anche le stesse e gli stessi minorenni, con un’azione di promozione dei loro diritti, attraverso azioni di informazione e aumento della consapevolezza. 

Ambiente favorevole 

Costruzione di un ambiente sicuro, protetto e positivo, che favorisca le relazione di rispetto delle minorenni e dei minorenni e tra minorenni, in ogni progetto, intervento, attività o iniziativa dell’Associazione. 

Comunicazione 

La condivisione della presente Policy di tutela e salvaguardia dei minori attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’associazione https://www.casadelladonnapisa.it/e la produzione di materiale stampato con cui informare chiunque venga in contatto con le ed i minorenni nell’ambito delle attività dell’associazione. 

Responsabilità 

Il Consiglio della Casa è l'organo responsabile della creazione di un ambiente di lavoro e di una organizzazione che favorisca l’attuazione e lo sviluppo dei principi della presente Policy. Anche il personale, ognuno secondo il proprio ruolo e le proprie funzioni operative, è responsabile nella

creazione di un medesimo ambiente di lavoro. Il Consiglio è responsabile della presente Policy e del suo rispetto. 

Selezione e/o assunzione del personale 

La selezione e/o l’assunzione di dipendenti, collaboratrici o volontarie deve prevedere l’adozione di misure e strumenti per le comunicazioni, controlli e procedure per l’esclusione di chiunque non sia idonea a lavorare con i minori. Le candidate verranno informate sulla natura vincolante di questa Policy e del fatto che i criteri in essa contenuti vengano applicati sia alla vita professionale che a quella privata di chi collabora con l'associazione. Vengono stabilite procedure specifiche per la selezione e l’assunzione del personale suddetto, quali la compilazione di domande di assunzione; il controllo attento delle referenze, ulteriori accertamenti di diversa natura. 

Formazione 

Il personale della Casa, le sue volontarie e il personale di organizzazioni Partner che lavorano a stretto contatto con minorenni dovranno partecipare a seminari formativi sui diritti delle e dei minorenni e sulle misure volte a prevenire gli abusi. Verrà supportato lo sviluppo di competenze, conoscenze ed esperienze sulla tutela dei bambini, delle bambine e di ragazze e ragazzi, adeguate al loro ruolo all’interno dell’associazione. I seminari formativi tratteranno tematiche quali convenzioni e normative sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, misure per la prevenzione, segnalazione e denuncia degli abusi contro i minori, tecniche psico-pedagogiche per comunicare e interagire con le ed i minorenni. 

Revisione della policy 

La presente policy è soggetta a revisione ogni due anni. Gli elementi base, desunti dagli standard diffusi e dalle esperienze di altri soggetti, sono il punto di partenza per il percorso dell’associazione, che si riserva di rivederli periodicamente, integrando gli standard contenuti con ulteriori azioni volte alla tutela e alla promozione dei diritti delle e dei minorenni. 

SEGNALAZIONI 

Il gruppo di persone a cui è possibile effettuare una segnalazione è composto da:

  • La Presidente/Legale Rappresentante dell’associazione, 
  • La referente dei membri componenti il Consiglio direttivo dell’associazione, nominata all’interno del Consiglio e con decorrenza biennale della funzione di Referente; 
  • La coordinatrice del Centro antiviolenza. 

Modalità di segnalazione di sospetto maltrattamento, abuso o violenza 

Le modalità di segnalazione, sia di violazioni del Codice di Condotta sia di comportamenti di diversa natura che attengano casi di violenza, maltrattamento fisico, abuso sessuale, negligenza o abbandono, maltrattamento psicologico o abuso emotivo per come definiti precedentemente possono avvenire attraverso: 

  • la segnalazione diretta delle o dei minorenni; 
  • l’osservazione diretta da parte di coloro che conducono le attività; 
  • la segnalazione da parte di parenti, familiari o altre persone conosciute di riferimento delle o dei minorenni. 

Nel caso in cui una dipendente, collaboratrice o una volontaria, venga a conoscenza o assista ad abusi su minorenne deve segnalarli senza indugio alla Referente di contatto per il Consiglio associativo indicata nella Policy o alla Presidente o alla Coordinatrice del Centro antiviolenza, fatto salvo ogni altro adempimento previsto dalla legge per gli Ufficiali e gli Incaricati di pubblico servizio

per i reati perseguibili d’ufficio di cui sia venuta a conoscenza nell’esercizio della sua funzioni (art. 331 c.p.). 

Nel caso in cui una dipendente, collaboratrice o una volontaria, sospetti un abuso su minorenne deve segnalarlo alle figure sopra indicate. 

Ogni segnalazione deve essere registrata tramite apposita modulistica, prestando la necessaria attenzione agli obblighi di privacy e trattamento dati di tutte le persone in causa. La documentazione risultante è assunta e gestita dall’organo dirigente dell’associazione e dalla coordinatrice del centro antiviolenza, che stabiliranno collegialmente il carattere di urgenza e l’opportunità di azione. 

Sulla base della valutazione svolta si potrà poi: 

  • agire direttamente; 
  • svolgere ulteriori indagini per approfondire la situazione, al fine di circostanziare o acquisire elementi necessari a poter prendere qualsiasi decisione successiva. 

In base alle informazioni di cui è in possesso e a seconda della gravità del caso, il Consiglio associativo congiuntamente alla coordinatrice del centro antiviolenza potranno quindi valutare la procedura più idonea all’intervento da porre in essere nei confronti dell’autorità di riferimento per la tutela della/del minorenne. 

Le azioni che potranno intraprendere sono: 

  • l’ascolto e il monitoraggio di situazioni ritenute preoccupanti, con il dialogo e l’osservazione se ad un primo riscontro oggettivo non siano stati confermati dei dati sostanziali; 
  • la segnalazione del caso all’Autorità Giudiziaria, alle Forze dell’Ordine e ai competenti Servizi Sociali. Nel caso in cui la segnalazione riguardi una persona che, a vario titolo, collabora con l’associazione, le procedure da intraprendere sono: 
  • il richiamo al rispetto del codice di condotta, in casi considerati di lieve entità; -l’avvio di misure disciplinari associative a carico della persona oggetto della segnalazione, nel caso di una grave violazione del codice di condotta o dei principi dell’associazione espressi nello Statuto; -la segnalazione del caso all’Autorità Giudiziaria, alle Forze dell’Ordine e ai competenti Servizi Sociali. 

RACCOLTA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Sono, infine, illustrate qui di seguito le procedure per la raccolta ed il trattamento dei dati personali delle e dei minorenni. Tali procedure sono conformi alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali(in particolare, al Regolamento UE 2016/679 e s.m.i.) e garantiscono che il trattamento avvenga nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza. 

In caso di raccolta dati di minorenni è presentata preventivamente un’informativa ai genitori o tutori/tutrici che descrive le caratteristiche e le finalità del trattamento, e in ogni caso il personale dell’Associazione dovrà ottenere il consenso scritto dei genitori o delle tutrici o tutori della o del minorenne, nonché il consenso della o del minorenne stesso, se previsto dalla normativa vigente. 

La Casa della donna non comunica le informazioni raccolte a soggetti terzi, salvi i casi in cui la comunicazione non risulti necessaria per adempiere ad obblighi di legge cui l’Associazione è soggetta o funzionale allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Associazione. In caso si renda necessaria la comunicazione di informazioni atte ad identificare minorenni entrati in contatto con le dipendenti, le volontarie, le tirocinanti, le collaboratrici o collaboratori della Casa è al fine di assicurare la salvaguardia di interessi vitali delle o dei minorenni stessi o di altra persona fisica, l’Associazione adotterà tutte le misure idonee a garantire la massima tutela dei diritti e delle libertà fondamentali che richiedono la protezione dei dati personali dell’interessato e degli altri soggetti coinvolti, in particolare se minorenni.

Dopo tale data, saranno conservati i soli dati la cui conservazione risponde ad obblighi legali o contabili o fiscali o ad esigenze di tutela dell’Associazione, con esclusione di comunicazioni a terzi e diffusione in ogni caso applicando i principi di proporzionalità e minimizzazione.

CODICE DI CONDOTTA RIFERITO ALLA POLICY PER LA TUTELA E LA PROTEZIONE DELLE E DEI MINORENNI 

Il personale della Casa, le tirocinanti, le volontarie o le collaboratrici o collaboratori esterni dovranno seguire un Codice di condotta per la tutela e la protezione delle e dei minorenni. La seguente lista non può considerarsi esaustiva o esclusiva ed è solo esemplificativa di una serie di norme stabilite. 

I principi ispiratori, sui quali l’associazione non transige alcuna deroga, sono il rispetto assoluto dell’integrità psico-fisica ed emotiva delle e dei minorenni, il rispetto dei diritti delle e dei minorenni elencati nelle Convenzioni internazionali di riferimento e la responsabilità educativa, in ogni tipo di relazione con una o un minorenne, della persona che vi entra in relazione. 

Pertanto, non sarà considerato accettabile:  

  • Avere atteggiamenti e/o comportamenti che possano essere di esempio negativo sulle e sui minorenni e che possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio relazionale; 
  • Agire in maniera inappropriata o provocante; 
  • Utilizzare un linguaggio inadeguato; dare consigli inappropriati, offensivi o abusivi; Tollerare o partecipare a comportamenti di natura illegale o abusiva da parte di minorenni, che mettano a rischio la loro sicurezza; 
  • Agire qualunque comportamento che si configuri come abuso, molestia, violenza, negligenza o maltrattamento come definito nelle definizioni della Policy di tutela. 

Inoltre, il personale della Casa, le tirocinanti, le volontarie così come le collaboratrici ed i collaboratori esterni, il personale di organizzazioni Partner si impegneranno a: 

  • Organizzare il lavoro in maniera tale da minimizzare i rischi sul luogo di lavoro;
  • Essere sempre vigili per identificare qualunque tipo di situazione potenzialmente rischiosa per le ed i minorenni; 
  • Riportare preoccupazioni, sospetti o certezze di possibili abusi o maltrattamenti verso una o un minorenne; 
  • Comunicare alle ed ai minorenni che tipo di rapporto si debbono aspettare di avere con il personale, incoraggiando a segnalare qualsiasi tipo di preoccupazione; 
  • Valorizzare le capacità e le competenze delle e dei minorenni e discutere con loro dei loro diritti e di cosa possono fare nel caso in cui emerga un qualsiasi problema; 
  • Rispettare i diritti di ogni minorenne e trattandola/o in modo onesto e dignitoso; Mantenere un elevato profilo personale e professionale;  
  • Incoraggiare la partecipazione delle e dei minorenni, in modo da sviluppare la loro capacità di autotutela.
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail